LA MEMORIA DIMENTICATA |
a cura di Teresa Maria Rauzino |
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Camposanto di Orta Nova: antica cappella, tombe simili ai "Colombari".
APPENDICE DOCUMENTARIA
DOCUMENTO n° 1:
Archivio di Stato di Foggia
– Collezione delle leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie –
Pubb. Uff. 4, Vol. 1 pag. 281. – Legge n. 655 dell’11 marzo 1817.
Legge
che prescrive lo stabilimento d’un camposanto in ciascun comune de’ dominj
di quà del Faro.
Napoli,
11 Marzo 1817
FERDINANDO I. PER LA GRAZIA
DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ec. INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec.
ec. ec.
Il
costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabili e dentro, o vicino i
luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere
ulteriormente tollerato nel nostro regno, senza grave pregiudizio della salute
pubblica.
Volendo
Noi rettificare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso
il voto espresso a tale riguardo da’ Consigli provinciali de’ nostri dominj
al di quà dal Faro;
Sulla
proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;
Udito
il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo
risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:
ART.
1. In ogni comune de’ nostri reali dominj al di qua dal Faro sarà stabilito
un camposanto fuori dall’abitato per la inumazione de’ cadaveri umani.
2.
La costruzione de’ camposanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a
garantire la salute pubblica, ad inspirare il religioso rispetto dovuto alle
spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.
3.
La costruzione de’ camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà
trovarsi ultimata in tutto il regno per la fine del milleottocentoventi.
La
spesa di quest’opera è a carico de’ comuni rispettivi. Gl’Intendenti
potranno eccitare i ricchi proprietarj, i prelati, il clero e le congregazioni a
concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un’opera
tanto interessante la salute pubblica.
4.
I comuni potranno stabilire i camposanti in qualunque fondo di proprietà
pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo
apparterrà allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici
indistintamente, il comune l’occuperà, senza accordare verun compenso: se poi
sia di proprietà privata, il comune ne pagherà al proprietario un canone
corrispondente.
Ogni
quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risoluta
dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza.
5.
In que’ comuni dove si trova costrutto il camposanto, o tostochè la
costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà
l’apertura: e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna
eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsiasi altro luogo, dentro, o
fuori dall’abitato.
Tutte
le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo
che non possano mai aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del
sindaco e degli eletti, in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi
formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di
cui una copia, col certificato della seguita pubblicazione, a cura del sindaco,
sarà depositata nello archivio comunale, ed un’altra in quello
dell’Intendenza.
6.
Chiunque dopo l’apertura del camposanto seppellirà, o farà seppellire un
cadavere umano nell’abitato, o ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà
inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi di polizia
sanitaria.
7.
Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma e custodia de’ camposanti,
al modo d’inumare i cadaveri umani, a’ monumenti privati da potervisi
stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato un
regolamento del nostro Ministro degli affari interni.
Vogliamo
e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal
nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita
del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Segretario di
Stato Ministro Cancelliere, e registrate e depositata nella Cancelleria generale
del regno delle Due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il
detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno
prenderne particolar registro, ed assicurarne l’adempimento.
Il
nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente
incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.
Firmato,
FERDINANDO.
Il
Segretario di Stato
Ministro
di grazia e giustizia
Firm.,
Marchese Tommasi.
Il
Segretario di Stato
Ministro
Cancelliere
Firm.,
Marchese di Circello.
Pubblicata
in Napoli nel dì 15 di Marzo 1817.
DOCUMENTO n° 2:
Archivio di Stato di Foggia – Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie – Pubbl. Uff. 4, anno 1828 Vol. 2, pag. 157 – R.D. n. 2159 del 12 dicembre 1828.
Decreto
prescrivente l’ultimazione dell’opera de’ camposanti.
Napoli,
12 Dicembre 1828.
FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI
DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA,
CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.
Volendo che l’opera de’ camposanti sia ultimata con rimuovere gli
ostacoli che l’hanno ritardata finora, e dare ad essi quella forma ed
imponenza religiosa che debbono avere in un paese cattolico;
Sulla
proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;
Udito
il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo
risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
ART.1.
La legge del dì 11 di marzo 1817 per lo stabilimento de’ camposanti fuori
dall’abitato di ogni comune, ed il regolamento del dì 21 dello stesso mese ed
anno dato dal Ministro degli affari interni per adempimento dell’articolo 7
della detta legge, avranno piena ed intera esecuzione in quanto non viene
derogato co’ seguenti articoli.
2.
E’ permesso a tutti i comuni di stabilire i camposanti, o per inumazione, o
per tumulazione, dove non si trovino ancora costruiti interamente.
3.
Ove non sieno fatti i camposanti de’ comuni, potranno parimenti stabilirsi
uniti o attaccati a chiese rurali, le quali serviranno per cappelle de’
medesimi, purchè si trovino alla distanza dall’abitato almeno di passi cento
circa.
4.
La corispondente deliberazione del decurionato per la scelta del sito del
camposanto, e del metodo della tumulazione o della inumazione, sarà sottoposta
all’approvazione dell’Intendente nel modo prescritto dalla legge.
5.
Vi sarà in ogni camposanto un sito distinti, o una particolare sepoltura
riserbata esclusivamente per gl’individui del clero secolare.
6.
Sarà permesso alle congregazioni di acquistare per apprezzo, come per opera
pubblica, e coll’aumento del decimo su ciò che sarà valutato, lungo il
circuito del muro di cinta del camposanto una competente porzione di suolo, per
costruire in esso a proprie spese una cappella che avrà il suo ingresso dalla
parte interna del camposanto, colle corrispondenti sepolture; e di seppellire in
esse i proprj confratelli, o quelli che associeranno per tali in punto di morte,
colla facoltà di andare a celebrare in tale cappella gli anniversarj, ed ogni
altra sacra funzione funebre, quando vorranno.
7.
E’ accordato alle particolari famiglie, quando vogliano assumerne la spesa, la
facoltà di acquistare dal comune una porzione di terreno del camposanto, lungo
la parte interna del muro che lo circonda, purchè ne offra la latitudine; e di
stabilirvi una sepoltura familiare colla corispondente inscrizione sulla lapide.
8.
Le costruzioni che si faranno dalle congregazioni, o da privati in virtù de’
due precedenti articoli, non dovranno deturpare l’ordine e la simmetria del
camposanto. Dovranno perciò essere eseguite sotto la direzione e vigilanza
dell’autorità amministrativa, e secondo il disegno dalla medesima approvato.
9.
Ogni camposanto sarà aperto per la prima volta con una solennità religiosa, e
colla benedizione prescritta dal rituale. Il sindaco inviterà a tal uopo tutto
il clero, e v’interverrà colle altre autorità amministrative.
10.
I camposanti colle rispettive cappelle saranno aperti ogni giorno dall’ora
nella quale sarà finita la inumazione o tumulazione sino al tramontar del sole,
e sarà permesso a’ fedeli di andarvi a fare le preghiere col debito buon
ordine.
11.
Nel giorno della commemorazione de’ morti sarà celebrato nella cappella di
ogni camposanto un ufficio con messa solenne, coll’assoluzione e benedizione
del sepolcreto Tale sacra funzione sarà eseguita da uno degli ecclesiastici il
più graduato in dignità.
12.
Sarà permessa la sepoltura nelle proprie chiese agli arcivescovi, vescovi ed
a’ componenti i Capitoli tanto cattedrali che collegiali, come anche a’
parrochi.
13.
A tutti i conventi e monasteri de’ due sessi sarà permesso di far seppellire
gl’individui delle rispettive famiglie religiose nelle proprie chiese.
14.
Sarà in oltre permessa la sepoltura nelle chiese di tutti que’ conventi
religiosi che sono situati ad una distanza non minore di cento passi
dall’abitato di ciascun comune, mediante una retribuzione che ad ogni
congregazione, o particolare famiglia riuscirà di stabilire co’ religiosi
medesimi.
15.
Sarà permesso la tumulazione nelle sepolture gentilizie attualmente esistenti
pe’ soli individui di quelle famiglie che hanno il padronato sia delle
cappelle con sepolture, sia di queste ultime soltanto.
16.
Chiunque abbia una chiesa, o cappella rurale di sua proprietà fuori
dall’abitato, potrà stabilirvi una sepoltura o tomba per la propria famiglia
e parenti.
17.
Gli Ordinarj nelle rispettive diocesi proccureranno di coadiuvare dal loro canto
la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, e veglieranno
per ciò che riguarda la parte religiosa.
18.
Pel dì primo di gennajo dell’anno 1831 dovranno essere completati tutti i
camposanti comunali, e nel tempo medesimo chiuse tutte le sepolture non
autorizzate con presente decreto.
19.
Ogni precedente disposizione contraria a quelle sanzionate col presente decreto,
è abrogata.
20.
Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli
affari ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari
interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione
del presente decreto.
Firmato,
FRANCESCO.
Il
Ministro Segretario di Stato
degli
affari interni
F.to
Marchese Amati.
Il
Consigliere Ministro di Stato
Presidente
interino
del
Consiglio de’ Ministri
F.to
De’ Medici.
Pubblicato
in Napoli nel dì 4 di Marzo 1829.
©2005 Lucia Lopriore